Premessa: TSI Italia srl, società italiana con sede in Foggia (FG), alla Via Treggiari n. 39, è una società appartenente al gruppo Top Seeds International Ltd. – società sementiera israeliana con sede principale a Moshav Sharona, LowerGalilee, Israel 1523200 – che possiede, sviluppa e produce semi e materiale vegetale che successivamente vende ai coltivatori di sementi.

  1. Queste condizioni sono applicabili a tutte le offerte, a tutti i contratti o accordi conclusi tra TSI Italia srl di seguito denominata “Venditore” e l’acquirente, di seguito denominato “Acquirente”, tranne per quanto diversamente stabilitoper E’ esclusa l‘applicabilità di diverse condizioni generali di vendita fornite dall’acquirente.
2. Definizioni

“Prodotto” o “Prodotti” sono i semi, i materiali vegetali e/o altri beni e/o servizi forniti da TSI Italia come concordato tra le Parti.

3. Offerte e prezzi
  1. Le offerte fatte dal Venditore sono senza impegno e possono essere ritirate dal Venditore in qualsiasi momento. Le offerte verbali scadono automaticamente nel caso in cui non siano state confermate per iscritto entro 3 giorni. Le offerte scritte scadono automaticamente nel caso in cui non siano confermate per iscritto entro 7 giorni.
  2. Tutti i prezzi indicati in un’offerta si intendono esclusi dall’IVA. Il Venditore si riserva il diritto di modificare i prezzi emettendo un nuovo listino prezzi. Ogni nuovo listino prezzi invaliderà i precedenti per tutti gli ordini ricevutidopo l’emissione del nuovo listino prezzi
4. Riserva di raccolta e trasformazione
  1. Tutte le consegne effettuate dal Venditore all’Acquirente sono soggette alla usuale riserva di raccolta e di Se il venditore invoca la riserva di raccolta o di trasformazione, il venditore non è obbligato ma, se possibile,cercherà di fornire pro-quota le quantità ordinate o un’alternativa equivalente.
  2. L’acquirente non ha diritto al risarcimento dei danni qualora il venditore abbia invocato detta
5. Ordine e consegna
  1. All’accordo si applicheranno le norme Incoterms in vigore al momento della stipula. La consegna sarà effettuata franco partenza, pertanto i costi della spedizione si intendono a carico dell’Acquirente.
  2. Il Venditore si impegna a rispettare, per quanto possibile e secondo le proprie capacità operative, i termini di consegna. Il venditore ha facoltà di consegnare separatamente i prodotti venduti. Se i prodotti verranno consegnatiseparatamente il venditore ha diritto di fatturare separatamente ogni singola
  3. Il tempo di consegna non è inteso come termine In caso di ritardo nella consegna l‘acquirente dovrà mettere in mora per iscritto il venditore e consentire allo stesso un ulteriore termine ragionevole per provvedere allaconsegna. In ogni caso l’acquirente non potrà far valere alcun diritto all’indennizzo.
  4. Il prodotto viaggia a rischio e pericolo dell’acquirente.
  5. Con ‘invio dell’ordine, ovvero a prima richiesta del Venditore, l’acquirente dovrà indicare espressamente per iscritto quali dati, specifiche e documenti sono richiesti in ottemperanza alle disposizioni del paese in cui dovrà essereeffettuata la consegna, quali ad esempio quelli relativi a:
    • fatturazione;
    • requisiti fitosanitari;
    • certificati internazionali e altri documenti o dichiarazioni per l’importazione.
6. Sospensione
  1. Se l’Acquirente non rispetta uno o più degli obblighi derivanti da queste Condizioni, gli obblighi del Venditore saranno automaticamente e immediatamente sospesi fino a che l’Acquirente non abbia pagato tutti gli importi dovuti (incluso il pagamento di eventuali spese stragiudiziali). Nel caso in cui l’Acquirente non abbia rispettato uno o più obblighi derivanti dalle presenti Condizioni, il Venditore può richiedere l’intero pagamento e/o una sufficiente garanziaall’Acquirente, ad esempio sotto forma di garanzia fideiussoria, per l’esecuzione della
  2. Se il Venditore ha ragione di credere che l’Acquirente non potrà adempiere ai propri obblighi, avrà diritto a richiedere l’intero pagamento anticipato e/o una sufficiente garanzia di pagamento da parte dell’acquirente prima della prestazione
7. Riserva di proprietà
  1. La proprietà dei prodotti consegnati dal venditore e/o dei prodotti da questi derivati rimarrà in capo al venditore sino al completo e corretto adempimento da parte dell’acquirente di tutte le obbligazioni derivanti dalle presente
  2. I prodotti consegnati dal venditore, cui si applica la riserva di proprietà di cui al presente art. 7/a, saranno conservati in magazzino o utilizzati in modo tale da garantirne la qualità e in modo che i prodotti possano essere identificati comedi proprietà del
  3. Gli stessi prodotti possono essere rivenduti o usati solo nell’ambito dell’ordinaria amministrazione dell’azienda Qualora siano rivenduti, l’Acquirente è tenuto a propria volta a richiedere la riserva di proprietà da parte dei propri sub-acquirenti.
  4. L’Acquirente non può concedere in pegno i Prodotti acquistati o costituirvi altri
8. Pagamento
  1. L’acquirente dovrà pagare integralmente quanto dovuto entro 60 giorni fine mese dalla data della Decorso detto termine, l’acquirente sarà considerato inadempiente, senza necessità di alcuna formale diffida e sarà tenuto al pagamento degli interessi legali di mora dal giorno successivo alla scadenza del termine, con maggiorazione del saggio degli interessi di ulteriori quattro punti percentuali in conformità all’art. 4 del dec. leg.vo 198/2021.
  2. In caso di liquidazione, fallimento o altra procedura concorsuale dell’acquirente e relative obbligazioni di pagamento diverranno immediatamente esigibili e il venditore avrà diritto a sospendere l’esecuzione del contratto o di risolverlo, il tutto impregiudicato il diritto del Venditore al risarcimento del danno.
  3. In nessun caso l’acquirente è autorizzato a ritardare i pagamenti dovuti ai sensi del contratto o a dedurre alcun ammontare dalle fatture del venditore, senza il preventivo accordo scritto del venditore
9. Costi di recupero del credito

Se l’Acquirente non adempie ad una o più delle sue obbligazioni derivanti dalle presenti condizioni generai di vendita tutti i costi connessi al recupero del credito, giudiziali e stragiudiziali, saranno a carico dell’acquirente, ivi inclusigli interessi dovuti su detti costi aggiuntivi.

10.  Uso e garanzia
  1. Il Venditore garantisce di eseguire le prestazioni con la massima diligenza in base alle specifiche di prodotto Tuttavia, le specifiche di prodotto non valgono come garanzia. Se i prodotti consegnati non sono conformi alle specifiche di prodotto, verrà informato l’Acquirente. Inoltre, il Venditore non garantisce che il prodotto consegnato sarà conforme a scopi e destinazioni intesi dall’Acquirente.
  2. Le informazioni fornite dal Venditore riguardo la qualità del prodotto e la sua capacità germinativa si riferiscono esclusivamente al risultato di test di laboratorio Non può desumersi alcuna relazione diretta tra la specificata capacità germinativa e l’effettiva germinabilità del seme seminato dall’acquirente. La specificata capacità germinativa è meramente indicativa della capacità de seme di germinare al momento e in base alle circostanze in cui i test è stato eseguito. L’effettiva germinabilità del seme dipende, fra l’atro, dal luogo in cui è stato seminato, dalle misure adottate per la coltivazione ed alle condizioni climatiche in cui si trova Acquirente.
  3. Qualsiasi garanzia da parte del Venditore verrà meno se l’Acquirente, in proprio o tramite un terzo, effettua processi, lavorazioni e/o riconfezionamenti ovvero usa il prodotto in modo non corretto.
11.  Difetti e tempi di contestazione.
  1. L’Acquirente è tenuto ad ispezionare i prodotti alla consegna o al più presto possibile dopo la In fase di ispezione l’Acquirente dovrà verificare se i prodotti consegnati sono conformi al contratto, ossia:
    • se sono stati consegnati i prodotti corretti;
    • se la quantità dei Prodotti consegnati corrisponda all’accordo;
    • se i prodotti consegnati sono adeguati ai requisiti di qualità concordati o, in assenza di specifici requisiti concordati, a quelli applicabili in base alle normali condizioni di utilizzo e/o di mercato
  2. In caso di accertamento di evidenti difetti, l’Acquirente deve informare il Venditore per iscritto, a mezzo lettera raccomandata, entro tre giorni lavorativi dalla consegna, specificando dettagli relativi al lotto, al documento di consegnae/o fattura.
  3. L’Acquirente deve riferire al Venditore di ogni difetto non visibile mediante lettera raccomandata indirizzata al venditore entro tre giorni lavorativi successivi alla scoperta del difetto, specificando dettagli relativi al lotto, al documento di consegna e/o fattura.
  4. La contestazione del Prodotto deve essere dettagliata in maniera tale da consentire al Venditore o a terzi di A tal fine, l’Acquirente è tenuto anche a tenere traccia dell’utilizzo di prodotti e, nell’ipotesi di rivendita deiprodotti medesimi, dei successivi sub- acquirenti. Se l’acquirente non presenta contestazioni entro il suddetto termine, la contestazione non avrà effetto e L’acquirente perderà ogni diritto in merito.
  5. In caso di controversia tra le parti in merito a capacità germinativa, identità varietale, purezza varietale e purezza tecnica, un ulteriore accertamento può essere effettuato su richiesta di una delle Parti da parte del PPIS, Bet-Dagan 50250Israele o da equivalente istituto italiano, a spese della parte L’ispezione sarà effettuata sul campione del Prodotto conservato dal Venditore. Questa indagine è effettuata sotto la supervisione e il controllo del PPIS. L’esito di tale ispezione sarà vincolante per entrambe le Parti e senza pregiudizio del diritto delle Parti di agire conseguentemente a tale esito.
  6. Il fatto di aver proposto tempestivamente un reclamo non sospende l’obbligazione dell’acquirente al pagamento di ogni ammontare residuo ancora dovuto
12.  Facoltà di restituzione
  1. In caso di fondato reclamo da parte dell’acquirente, le Parti possono accordarsi per la restituzione dei prodotti (o parte di essi) consegnati. Considerati gli alti standard qualitativi dei prodotti, gli stessi possono essere restituitiesclusivamente nel loro imballo originale e non danneggiati, entro 7 giorni dalla data della fattura.
13.  Informazioni
  1. Le informazioni fornite dal Venditore in qualsiasi forma non sono                       Descrizioni,raccomandazioni e illustrazioni in brochure, volantini e siti web, si avvicinano il più possibile a risultati empirici e a test che non sono da intendersi come riferimento per contestazioni in merito a qualità e/o garanzie di vendita. Il Venditore non ha alcuna responsabilità per eventuali difformità tra le informazioni fornite e i risultati ottenuti in campo. Spetta all’Acquirente determinare se i Prodotti sono adatti al tipo e all’ambiente di coltivazione della coltura prevista a livello locale.ì
  2. Nelle informazioni fornite dal Venditore, le definizioni della terminologia utilizzata sono le seguenti:
  • ‘Immunità’: varietà di piante non soggette ad attacco o infezione da uno specifico parassita o patogeno;
  • ‘Resistenza’: capacità di una varietà di pianta di ridurre l’attività di un patogeno o parassita specifico e/o di limitare i sintomi di una malattia, in confronto a varietà Varietà resistenti possono presentare alcuni sintomi dimalattia o danni a causa di elevata pressione del patogeno. Vengono individuati due livelli di resistenza:
    a. “Resistenza elevata (HR)”: la capacità di una varietà di pianta che limitano fortemente la crescita e lo sviluppo di determinati agenti patogeni o parassiti in condizione di normale aggressione patogena o parassitaria se paragonata a varietà suscettibili. Queste varietà, tuttavia, possono mostrare sintomi della malattia o danni se sottoposte a pesante aggressioni Nuove razze e/o ceppi o varianti di uno specifico patogeno possono superare la resistenza, a volte completamente.
    b. “Resistenza intermedia (IR)”: la capacità di una varietà di pianta di limitare la crescita e lo sviluppo del patogeno o parassita specifico. Tali varietà possono manifestare una gamma di sintomi maggiori in confronto alle varietà a resistenza elevata; le varietà di piante a resistenza intermedia manifesteranno comunque sintomi odanni meno gravi rispetto alle varietà di piante suscettibili se coltivate in condizioni ambientali simili e/o in condizioni simili di pressione di parassiti o patogeni. Le abbreviazioni standard HR (High Resistance) e IR (Intermediate Resistance) sono definizioni internazionali.
    c. “Suscettibilità”: incapacità di una varietà di pianta di limitare la crescita e lo sviluppo di uno specifico agente patogeno o di un parassita
14.  Forza maggiore
  1. Il Venditore può ritardare l’esecuzione di un’obbligazione nei confronti dell’Acquirente quando non è in grado di eseguirla per cause che intervengono in fase di adempimento e che non possono essere attribuite al Venditore stesso, se èfintanto che tali cause rendono l‘esecuzione impossibile o irragionevolmente complessa. Tra queste cause rientrano a, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, condizioni climatiche estreme, calamità naturali, atti, regolamenti o leggidi qualsiasi Governo, guerre, disordini civili o atti di terrorismo, distruzione di unità produttive o materiali a causa di incendi, epidemie, blocco di servizi pubblici o pubblici trasporti, scioperi di società diverse da quella de venditore, scioperi non ufficiali o politici presso la società de Venditore, totale o parziale mancanza delle materie prime necessarie e di altri beni o servizi richiesti per eseguire a prestazione contrattuale. Imprevedibili ritardi presso i sub- fornitorio presso atre terze parti dalle quali dipende il Venditori e generali problemi di trasporto.
  2. Il Venditore informerà l’Acquirente appena possibile se non è in grado di consegnare o di consegnare in tempo a causa di un evento di forza
  3. Se l’evento di forza maggiore dura più di 60 giorni, entrambe le parti avranno il diritto di risolvere l’accordo. In questo caso nessuna delle due parti sarà tenuta al risarcimento il Venditore non sarà tenuto a pagare
  4. Nella misura in cui il Venditore abbia parzialmente adempiuto o adempirà alle proprie obbligazioni verso l’Acquirente al momento in cui è intervenuta una causa di Forza maggiore, e la parte già adempiuta o che deve essere adempiutapuò essere valutata separatamente, il Venditore ha diritto di fatturare separatamente tale parte e l’Acquirente è tenuto a pagarla
15.  Responsabilità
  1. La responsabilità del venditore è disciplinata esclusivamente nel presente articolo
  2. Il Venditore non è responsabile per i danni derivati da eventuali carenze nell’esecuzione della prestazione, salvo il caso di dolo o colpa grave da parte del venditore o di un suo dipendente.
  3. Nell’ipotesi di Forza maggiore come descritto nel punto 14 il Venditore non sarà responsabile per ogni eventuale inadempimento nell’esecuzione degli obblighi contrattuali ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Vendita.
  4. In ogni caso, e nonostante quanto sopra previsto, la responsabilità del venditore sarà limitata al valore della prestazione effettuata così come risultante dalla In nessun caso il Venditore potrà essere considerato per i danni indiretti,quali, a titolo esemplificativo ma non tassativo, danni incidentali o conseguenziali, ovvero lucro cessante.
  5. Il Venditore non è responsabile per eventuali danni dovuti a mancata consegna o alla consegna tardiva
  6. L’Acquirente è tenuto a contenere gli effetti dannosi che abbia subito con riferimento alle potenziali richieste che intende sottoporre al venditore
  7. Il venditore non è responsabile per eventuali danni causati da sementi provenienti da materiale vegetale non moltiplicato e o riprodotte da o per conto del Venditore
  8. Se l’Acquirente è un rivenditore o distributore, questi è tenuto a comunicare le limitazioni di responsabilità contenute nelle presenti condizioni di vendita, incluse quelle relative alle specifiche del Prodotto, ai sub-acquirenti. Il subacquirente rimane responsabile per qualsiasi atto o omissione che avrebbe costituito una violazione del presente Contratto se commesso dall’Acquirente.
  9. Fatta eccezione per quanto vietato dalla legge, l’Acquirente si assume tutte le responsabilità per i danni, anche nei confronti di terzi, che possono sorgere dalle condizioni ambientali ed agronomiche, dalla raccolta, dalla conservazione odalla vendita dei prodotti utilizzati e coltivati
16.  Indennizzi

L’Acquirente terrà indenne il venditore per ogni richiesta di danni da parte di terzi, che siano asseritamente causati da o comunque a prodotti associati a prodotti consegnati dal Venditore, ivi inclusi reclami indirizzati al Venditore nella sua qualità di produttore, che si basino su qualsiasi disciplina sulla responsabilità del prodotto di qualsiasi paese. Il tutto fatto salvo che il danno sia stato causato da dolo o colpa grave del venditore e/o dei suoi dipendenti.

17.  Utilizzo dei marchi e dei segni
  1. L’Acquirente non può utilizzare marchi e segni distintivi, sia registrati che non registrati, che vengono utilizzati dal Venditore per identificare i propri prodotti da quelli di altre persone giuridiche/società
  2. L’Acquirente non può altresì utilizzare marchi e segni che non sono chiaramente distinguibili da quelli del Venditore ad eccezione dell’ipotesi in cui sia esplicito che oggetto della transazione è il prodotto nell’originale imballaggio del Venditore, con i marchi e i segni distintivi che il Venditore ha posto su di esso
  3. Nonostante quanto disposto dall’art. 13 par. a, in tutto il mondo tutti i diritti di proprietà intellettuale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Copyright, marchi, logo, brevetti, diritti di costituzione di varietà vegetali, marche, know-how coperto da confidenzialità) relativi a prodotti del venditore, rimarranno di proprietà del venditore o della rispettiva società controllata
18.  Diritti di proprietà intellettuale.
  1. I semi di varietà protette da diritti di proprietà intellettuale, richiesti o già concessi dalla comunità Europea e/o qualunque altro Paese, o protetti contestualmente, non possono essere autorizzati per la riproduzione senza il preventivoconsenso scritto del Ove concesso, questo permesso può essere subordinato a condizioni allegate alla concessione stessa, che disciplina la produzione o la riproduzione (propagazione) dei semi, condizioni per la diffusione dei semi, offerte di vendita, vendita o altri mezzi di essa sul mercato; esportazione, importazione e immagazzinaggio per gli scopi sopra indicati.
  2. Conformemente a quanto disposto dall’art. 17 1, le sementi fornite dal Venditore possono essere usate solo dall’acquirente o per la coltivazione dei prodotti finali e/o altri prodotti finiti presso i campi dell’Acquirente.
  3. Il prodotto finito, che deriva dai semi forniti dall’Acquirente, può essere venduto solo dall’acquirente con la denominazione di genere registrata dal Venditore
  4. L’Acquirente deve consentire al Venditore – o a un terzo che svolge le verifiche per conto del Venditore – l’accesso diretto all’azienda dell’Acquirente (ivi incluso, in particolare, le serre della propria azienda) per le Se richiesto,l’acquirente dovrà anche consentire l’accesso ai registri e ai documenti contabili che possono avere rilievo per la sopracitata ispezione. Il venditore informerà tempestivamente l’Acquirente dell’intenzione di visitare i locali.L’Acquirente è tenuto a imporre la medesima obbligazione ai propri clienti.
  5. Se l’Acquirente scopre una specie mutante nell’ambito di una varietà protetta, dovrà immediatamente informare il Venditore tramite lettera raccomandata
  6. In caso di richiesta scritta da parte del venditore l’acquirente fornirà al venditore dei campioni della specie mutante entro due mesi dalla ricezione della L’acquirente è consapevole del fatto che chiunque individui un mutante di una varietà protetta deve richiedere il permesso del coltivatore della “varietà genitore” (parent variety) per sfruttare la specie mutante. In particolare l’acquirente è consapevole che lo scopritore di una specie mutante deve avere ilpermesso del venditore in relazione alla “varietà genitore”, al fine di svolgere una delle seguenti attività: produzione o riproduzione (propagazione), condizionamento ai fini della propagazione, offerta di vendita, vendita o altri metodidi commercializzazione; esportazione, importazione, immagazzinaggio per uno degli scopi sopra indicati.
  7. Se l’acquirente rivende i prodotti del venditore, l’acquirente imporrà le obbligazioni ai sensi dell’art. 17 ai suoi sub-acquirenti, ivi incluso l’obbligo di quel singolo sub- acquirente ad imporre le stesse obbligazioni al suo avente causa, ecosì via.
19.  Soluzione delle controversie
  1. In caso di controversia, le Parti cercheranno comunque, di raggiungere una composizione bonaria mediante consultazioni ovvero tramite una mediazione, prima che le stesse sottopongano la vertenza ad un collegio arbitrale o a un tribunale civile 
  2. In caso di controversia, fatto salvo l’accordo contrario delle Parti, ciascuna delle Parti riconosce la competenza esclusiva del Tribunale di Foggia
20. GMO
  1. Le sementi delle varietà fornite all’Acquirente non sono sviluppate mediante utilizzo delle tecnologie di modificazione genetica (GM). Le metodologie utilizzo nello sviluppo e conservazione dell’identità di queste varietà sono finalizzate ad evitare la presenza di fuori-tipo (off-type), che comporta l’esclusione della presenza di materiali geneticamente modificati
  2. Le sementi vengono prodotte in conformità alle regole di produzione del paese in cui ha luogo la produzione, ivi incluse le concordate distanze di isolamento 
21.Legge applicabile e altre condizioni applicabili
  1. Tutti gli accordi tra il venditore e l’acquirente sono disciplinati dalla legge dello Stato Italiano
  2. E’ esclusa l’applicazione della convenzione delle nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionali di merci (convenzione di Vienna).

Recommended Codes for Pest Organisms in Vegetable Crops